Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Divieto di pubblicità televisiva)
1. Nelle reti televisive pubbliche e private è vietata la pubblicità degli alimenti e delle bevande sconsigliati, individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, nel corso di trasmissioni televisive rivolte ai minori e nelle fasce orarie destinate al consumo dei pasti.