Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.