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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.05.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 674

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2023  [ apri ]
5.05.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».