Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)
1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.