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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.016.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 674

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2023  [ apri ]
3.016.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione mutui)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.