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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.06.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 674

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2023  [ apri ]
2.06.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2025.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.076.667 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.