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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.03.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 674

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2023  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo speciale per le emergenze finalizzato all'erogazione di contributi per la ricostruzione degli immobili di soggetti privati e delle attività produttive colpite e danneggiate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022)

  1. Ai soggetti privati che, in conseguenza degli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, abbiano subito danni, è concesso un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto per i danni subiti:

   a) dall'abitazione, dalle relative pertinenze e dagli altri immobili posseduti;

   b) dai beni mobili e mobili registrati.

  2. Gli indennizzi previsti dal comma 1, lettera a), sono concessi ai titolari del diritto di proprietà sull'immobile danneggiato ovvero ai titolari di diritti reali di garanzia e di godimento che si sostituiscano al proprietario del bene nella richiesta dell'indennizzo.
  3. Ai titolari di attività produttive e professionali che in conseguenza degli eventi calamitosi del 26 novembre 2022 abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, è concesso un indennizzo, qualora non sia già previsto da specifiche leggi di settore, sotto forma di contributo a fondo perduto destinato alla ripresa delle attività produttive.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito un apposito Fondo, dotato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle erogazioni di contributi di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ove la spesa superi le risorse disponibili, provvede alla riduzione proporzionale dei contributi.