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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.03.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 674

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2023  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese del settore turistico-ricettivo e termale)

  1. Al fine di consentire alle imprese del settore turistico-ricettivo e termale con sede nell'isola di Ischia, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre e dicembre 2022, e ai costi sostenuti per fonti energetiche, anche ai fini dell'apertura straordinaria per esigenze di soccorso alla popolazione, la società SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2024, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal decreto di cui al comma 6, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese medesime. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare le dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa causate dagli eventi di cui al primo periodo.
  2. La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi e copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  3. L'importo del prestito assistito non è superiore del 20 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi 2 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2021, si fa riferimento al fatturato annuo totale dell'esercizio effettivamente concluso. La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nel limite del 90 per cento del finanziamento.
  4. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
  5. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono impartiti alla SACE S.p.A. condizioni e indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie di cui al presente articolo e sui relativi controlli.