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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.028. in Assemblea riferita al C. 674-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/01/2023  [ apri ]
5.028.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

   c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse;

   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026)».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.