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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.024. in Assemblea riferita al C. 674-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/01/2023  [ apri ]
5.024.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

  1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
  3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.