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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.023. in Assemblea riferita al C. 674-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/01/2023  [ apri ]
5.023.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di personale)

  1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.