Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico)
1. Al fine di consentire il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 da destinare alla realizzazione dei medesimi interventi nel territorio dell'isola di Ischia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.