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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.014. in Assemblea riferita al C. 674-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/01/2023  [ apri ]
5.014.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico)

  1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziate per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio integrato.
  2. Per l'anno 2023 le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate nella misura di 200 milioni di euro alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 nell'ambito del territorio dell'isola di Ischia.