Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-quater.1
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)
1. Ai titolari di attività economiche situate in immobili di cui sia precluso l'utilizzo in conseguenza delle misure di cui alle presenti disposizioni è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi definito in via forfettaria con ordinanza del Commissario delegato, tenendo conto del fatturato aziendale riferito all'anno 2022 e del periodo di presumibile durata dell'interruzione dell'attività.
2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.»