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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5-quater.0102. in Assemblea riferita al C. 674-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/01/2023  [ apri ]
5-quater.0102.

  Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-quater.1
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche situate in immobili di cui sia precluso l'utilizzo in conseguenza delle misure di cui alle presenti disposizioni è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi definito in via forfettaria con ordinanza del Commissario delegato, tenendo conto del fatturato aziendale riferito all'anno 2022 e del periodo di presumibile durata dell'interruzione dell'attività.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.»