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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.09. in Assemblea riferita al C. 674-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/01/2023  [ apri ]
4.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

  1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.
  2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del citato decreto-legge n. 225 del 2010 assume la denominazione «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali».