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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.08. in Assemblea riferita al C. 674-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/01/2023  [ apri ]
4.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Supporto psicosociale a vittime di eventi emergenziali)

  1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

   a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

   b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

  2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.