Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023.
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023;
al comma 5,
al primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 settembre 2023 con le seguenti: 16 marzo 2024;
all'ultimo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024;
al comma 7,
al primo periodo, sostituire le parole da: 1.340.000 euro fino a 469.000 euro con le seguenti: 1.850.000 euro per l'anno 2022 e di 3.700.000 euro per l'anno 2023, di cui 1.300.000 euro nel 2022 e 2.600.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme, e 550.000 euro nel 2022 e 1.100.000 euro;
al secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024;
all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,63 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,61 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 6,63 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,61 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.