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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.0102. in Assemblea riferita al C. 674-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/01/2023  [ apri ]
1.0102.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione della zona franca urbana nei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022)

  1. Nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione dell'ambito territoriale interessato è definita con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per l'anno successivo.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2023.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.