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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.01.in I Commissione in sede referente riferita al C. 665

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/02/2023  [ apri ]
6.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

  1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.
  2. L'articolo 52, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente: «La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».

Art. 6-ter.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».

Art. 6-quater.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per la semplificazione)

  1. All'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È istituita la “Commissione parlamentare per la semplificazione”, di seguito denominata “Commissione” composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati».