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Legislatura XIX

Proposta emendativa 96.45.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
96.45.

  All'articolo 96 sono aggiunti i seguenti commi:

  2-bis. In considerazione dei maggiori costi determinati del proseguimento delle azioni di contrasto al COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tal fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è opportunamente integrato con l'inserimento del riferimento all'anno 2021.

I Relatori
96.45.
approvato

  All'articolo 96 sono aggiunti i seguenti commi:

  2-bis. In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 è integrato, con le modalità previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.

I Relatori