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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.025.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
15.025.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Premi di risultato e welfare aziendale nei comparti del pubblico impiego)

  1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato di ammontare variabile, corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, fino all'importo complessivo di 3.000 euro lordi e nei limiti delle risorse stanziate per la contrattazione integrativa dalla legge e dalla contrattazione nazionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
  2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  3 Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per il settore pubblico e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 60.000 nell'anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al comma 1.
  4. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
  5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8:

   a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

   b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

   c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 1.

  6. Ai fini del comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo per la produttività, con uno stanziamento annuo di 520 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  7. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa di cui al comma 1.
  8. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziate per l'applicazione del comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono, in sede di contrattazione integrativa, specifici piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento, anche a livello individuale, dell'azione amministrativa, i quali comportino un miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti all'erogazione delle somme di cui al comma 1 e al relativo beneficio fiscale.
  9. Le somme e i valori di cui all'articolo 51, commi da 2 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelli previsti in separati provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti ivi indicati, non concorrono a formare il reddito anche se fruiti da lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego.
  10. Al fine di promuovere l'attribuzione ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, di somme e valori previsti dall'articolo 51, commi da 2 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelli previsti in separati provvedimenti legislativi, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento annuo di 600 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  11. La contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera la distribuzione, distintamente per il personale non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate annualmente all'introduzione delle misure di cui al comma 9 e demanda alla contrattazione integrativa la previsione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.