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Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.58.01000.45.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.58.01000.45.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera o) premettere la seguente:

   o.0) all'articolo 101, sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Al fine di incrementare gli importi delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 3-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  3-bis. Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 172 della del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.
  3-ter. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come all'articolo 316 del codice civile.
  3-quater. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter.
  3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che ne costituiscono tetto di spesa, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.