stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 0.4.1000.65.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
0.4.1000.65.
inammissibile(inammissibile per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5.
  2-ter. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.

em. 4.1000.