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Legislatura XIX

Proposta emendativa 80.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
80.06.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione del Fondo sicurezza lavoro portuale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «Buono lavoro portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo il «Buono lavoro portuale» una sola volta per ciascun dipendente;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati a titolo esemplificativo dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «Buono lavoro portuale» di importo pari a un massimo di 10.000 euro per ciascuna impresa;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «Buono lavoro portuale» di importo pari a un massimo di 50.000 euro per ciascuna impresa.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023, 397 milioni di euro per l'anno 2024, 397 milioni per l'anno 2025, 397 milioni per l'anno 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.