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Legislatura XIX

Proposta emendativa 57.08.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
57.08.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.
  2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.