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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.06.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
2.06.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per l'efficientamento energetico)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

   b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati l'applicazione del presente comma avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, in 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, in 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, in 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.