stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 143.01.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
143.01.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi.
  2. Nella dotazione del Fondo di cui al comma 1 possono confluire risorse già stanziate, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
  3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

   a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità, con particolare attenzione ai seguenti settori: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

   b) garantire accesso egualitario ai servizi nel territorio tra i cittadini e le imprese che vivono la realtà dell'insularità e le migliori esperienze sul territorio nazionale;

   c) favorire la residenzialità e contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

   d) accompagnare lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche puntando sulla sua vocazione portuale;

   e) sostenere le transizioni ecologica e digitale, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

  4. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, di seguito denominata «Commissione».
  5. La Commissione è composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  6. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
  7. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
  8. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.
  9. La Commissione:

   a) con cadenza annuale esegue una mappatura dei fondi in essere e delle risorse stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinati alle isole;

   b) individua settori su cui risulta opportuno agire per contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità con interventi compensativi, a partire da: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

   c) entro sei mesi dalla sua costituzione, individua, di concerto con l'Ufficio parlamentare di Bilancio, gli indicatori necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

   d) propone misure e interventi utili a compensare effettivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni in grado di accedere alle deroghe alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

   e) riferisce, con cadenza almeno annuale, sulla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con l'obiettivo di proporre al Governo eventuali modifiche e correttivi alla suddetta normativa al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, con attenzione a non creare distorsioni all'interno del mercato unico europeo;

   f) propone correttivi al sistema dei LEP in relazione all'insularità, anche per contrastare lo spopolamento e costruire servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

  10. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena applicazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.