Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)
1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono».
2. In attuazione dell'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, i tetti per la spesa farmaceutica convenzionata e per la spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 sono rideterminati rispettivamente nella misura del 6,5 per cento e dell'8,5 per cento del Fondo sanitario nazionale.