stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.981. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.981.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Misure per il rilancio di un sistema unico di accoglienza)

  1. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, la rete d'accoglienza dentro un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con il terzo settore, che possa garantire un'accoglienza dignitosa, personalizzata e finalizzata a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli stanziamenti annuali per la gestione del sistema di accoglienza sono destinati a sostenere prioritariamente lo sviluppo dei programmi afferenti al sistema SAI con un incremento del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo pari a 250 milioni di euro per il 2023, 500 milioni di euro per il 2024 e 700 milioni di euro per il 2025.
  2. Qualora non vengano ammessi un numero di programmi afferenti al SAI sufficiente a fornire i posti di accoglienza necessari, le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2023, 500 milioni di euro per il 2024 e 700 milioni di euro per il 2025, si provvede quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 152, comma 3, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

ex 120.01.