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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.969. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.969.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Borse di studio per le vittime del dovere)

  1. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.
  2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma 1, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 112.02.