stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.968. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.968.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;

   b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 112.01.