Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fino alla cessazione delle straordinarie condizioni determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino a un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.