Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure in materia di ricerca pubblica)
1. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle università e degli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle rispettive risorse di bilancio e della propria autonomia, assicurando comunque la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.