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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.848. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.848.

  Al comma 3, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 340, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»;

   b) al comma 341, le parole: «2020/2021 e 2021/2022», sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023»

   c) al comma 342, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere dall'anno 2024, per un importo di 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  3-ter. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Per l'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex *100.5.