Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)
1. All'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.