Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1:
1) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce rossa italiana»;
2) dopo le parole: «persone con disabilità», sono aggiunte le seguenti: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;
3) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;
4) le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.».
Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.