Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate. Ai maggiori oneri derivanti di cui al presente comma, pari a euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3.