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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.625. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.625.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Proroga circolazione autobus)

  1. Al fine di garantire la realizzazione del piano di decarbonizzazione perseguito con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevedono la cessazione dal servizio di trasporto pubblico locale di tutti i mezzi Euro 2 ed Euro 3, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale possono essere altresì destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, Euro 6 e della più moderna classe di alimentazione, nel caso di rottamazione di autobus Euro 2 ed Euro 3. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi euro 2 ed euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini riportati dalla norma citata, esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023 per i mezzi Euro 2 ed entro il 31 dicembre 2024 per i mezzi Euro 3, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.
  2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

   b) all'articolo 3, comma 7, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

ex 81.03.