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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.56. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.56.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per le comunità energetiche nei comuni con più di cinquemila abitanti)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca Europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con il sistema bancario, con la società Poste Italiane e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ex 8.010.