Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'importo di 516.000 euro di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto ed è riferito ai lavori affidati alla singola impresa appaltatrice o subappaltatrice».