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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.485. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.485.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale)

  1. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 67.056.