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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.423. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.423.

  Al comma 261, sostituire le parole: elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni, per entrambi i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3

ex 0.4.1000.43.