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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.316. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.316.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2;

   al comma 4:

   alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) Per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni»;

   0b) all'articolo 3, comma 6, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo, salvo che per i nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della Pensione di cittadinanza.»;

   dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 4, comma 9, lettera a), le parole: «se si tratta di prima offerta,» sono soppresse e le parole: «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro»;

   a-ter) all'articolo 4, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

   «9-quater. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ANPAL gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio.».

   dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

   1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
   2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa».

   dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «possono svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,». Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'ANPAL, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.;

   dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata.

   al comma 8, sostituire le parole: dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 con le seguenti: di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva;

   dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:

   a) quanto alla disposizione di cui al comma 4, lettera b-bis), pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

    1) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

    2) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge;

   b) per quanto attiene al Fondo di cui al comma 4-ter, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 61 della presente legge.

ex 59.30.