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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.305. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.305.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga del lavoro in modalità agile per lavoratori fragili)

  1. Ai lavoratori del settore pubblico e privato portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile. Il medesimo diritto è riconosciuto ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che adempiano a doveri di assistenza nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente.
  2. Al fine di assicurare piena attuazione al comma 1, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 57.010.