Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il riscatto di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è riconosciuto ai fini di cui al presente articolo».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.