Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;
2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»
c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».
d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
2. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.