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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.165. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.165.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. Sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche ai trasferimenti di singole unità immobiliari, a favore di imprese di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi tre anni, eseguano, su tali unità immobiliari, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e procedano alla successiva alienazione delle stesse.
  3. Nel caso in cui le condizioni di cui ai commi 1 e 2 non siano adempiute nei termini ivi previsti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto degli immobili di cui ai precedenti commi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -38.610.000;
   2024: -38.610.000;
   2025: -38.610.000.

ex 26.01.