Al comma 57-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione spetta altresì in relazione all'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare, per gli acquisti di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2023, 375 milioni di euro annui dal 2024 al 2034, e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2035.