Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:
Art. 153-bis.
(Riparto rimanenze fondo indennizzo risparmiatori)
1. Gli importi di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se non utilizzati sono ripartiti in misura proporzionale tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 494, della medesima legge.