stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1181. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1181.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla stabilizzazione del personale in servizio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite di spesa 1.000.000 euro con avvio delle relative procedure nell'anno 2023.
  2. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla stabilizzazione del personale in servizio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite di spesa di 200.000 euro con avvio delle relative procedure nell'anno 2023.
  3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

ex 146.08.